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Discarica abusiva in via Marcozzi, diffidato il Comune di Teramo

Attualità  | 16 September 2026

Teramo - “Grave gestione irregolare dell’area di via Marcozzi – presenza di discarica abusiva con rifiuti pericolosi (amianto) e non pericolosi – transennatura parziale – affidamento inconferente – richiesta di ordinanza contingibile e urgente e avvio immediato della bonifica”. L’Associazione Ad Alta Voce, nella persona del Presidente pro tempore Anna Capponi, espone quanto segue. 1. Ricostruzione dei fatti: transennata solo una minima parte di una discarica abusiva In data odierna, il Comune di Teramo ha proceduto a transennare esclusivamente una porzione marginale dell’area di via Marcozzi, ignorando completamente l’estensione reale del sito, che si configura come una discarica abusiva a cielo aperto contenente: • rifiuti pericolosi, tra cui frammenti di eternit e materiali contenenti amianto; • rifiuti non pericolosi; • rifiuti interrati sotto cumuli di terreno; • rifiuti occultati e ricoperti da sfalci di canne e vegetazione. La transennatura parziale, priva di illuminazione e non conforme alle norme, non isola l’area, non impedisce la dispersione delle fibre di amianto, e non tutela la circolazione stradale. 2. Violazioni normative: gestione illecita dei rifiuti e omissione degli atti dovuti 2.1 Violazione del D.Lgs. 152/2006 – Testo Unico Ambientale La situazione integra violazioni degli artt.: • art. 192 – divieto di abbandono di rifiuti e obbligo di rimozione e ripristino; • art. 256 – gestione illecita di rifiuti pericolosi; – obbligo di bonifica dei siti contaminati. La mera apposizione di transenne non costituisce messa in sicurezza, né bonifica, né confinamento. 2.2 Violazione del D.M. 6 settembre 1994 e del D.Lgs. 81/2008 – Norme sull’amianto In presenza di amianto frantumato: • è obbligatoria la perimetrazione ermetica; • è obbligatorio il confinamento statico-dinamico; • è vietato qualsiasi intervento non preceduto da piano di lavoro approvato dall’ASL; • la rimozione deve essere affidata solo a ditte certificate (Albo Gestori Ambientali – Categoria 10). Il Comune non ha attivato alcuna procedura prevista dalla legge. 2.3 Violazione del Codice della Strada – artt. 14, 21, 30 La transennatura: • restringe la carreggiata, • è priva di illuminazione, • espone gli automobilisti a un rischio elevato di collisione. L’ente proprietario della strada ha l’obbligo di garantire sicurezza, visibilità e segnaletica conforme. 2. 3. L’affidamento: natura dubbia, verosimilmente inconferente e potenzialmente fonte di responsabilità Dalle evidenze disponibili e da quanto osservabile nelle fotografie allegate all’articolo, non è chiaro quale procedura di affidamento sia stata utilizzata dal Comune di Teramo per l’intervento effettuato in via Marcozzi. Tuttavia, gli elementi materiali dell’operazione — transenne metalliche, nastro bianco-rosso, cartelli stradali e sfalcio superficiale della vegetazione — fanno ragionevolmente presumere che si tratti di un affidamento diretto riconducibile a: • “manutenzione ordinaria”, • “messa in sicurezza stradale”, • oppure “sfalcio vegetazione e pulizia aree verdi”. Perché questa ipotesi è gravemente problematica? Perché in presenza di rifiuti pericolosi e amianto frantumato, la legge non consente alcun affidamento diretto né interventi di manutenzione. La normativa impone una procedura articolata, con: • caratterizzazione del sito, • piano di lavoro approvato dall’ASL (D.M. 6/9/1994), • messa in sicurezza d’emergenza, • affidamento a ditta iscritta all’Albo Gestori Ambientali – Categoria 10, • bonifica certificata. La ditta intervenuta non sembra possedere tali requisiti Dalle modalità operative documentate (transenne appoggiate, nastro volante, assenza di confinamento, sfalcio superficiale sopra rifiuti interrati), non emergono elementi che facciano pensare a un intervento eseguito da una ditta specializzata nella bonifica dell’amianto. Anzi, l’operazione appare maldestra, improvvisata e finalizzata unicamente a “prendere tempo”, senza alcuna reale messa in sicurezza. Domanda che sorge spontanea: per quanto tempo la segnaletica rimarrà così? Una transennatura priva di illuminazione, non conforme al Codice della Strada e priva di confinamento ermetico: • non impedisce la dispersione delle fibre di amianto, • non tutela la salute pubblica, • non costituisce messa in sicurezza, • non è idonea a prevenire incidenti stradali, • non rispetta alcuna norma tecnica o sanitaria. Come affermato dalla giurisprudenza: “La mera apposizione di barriere o nastri non costituisce messa in sicurezza di un sito contaminato da amianto, né impedisce la dispersione delle fibre aerodisperse.” (Cass. Pen., Sez. III, n. 45935/2017) E ancora: “La mancata adozione di misure idonee a impedire la volatilizzazione delle fibre integra responsabilità penale per omissione e pericolo per la salute pubblica.” (Cass. Pen., Sez. IV, n. 38991/2019) La Corte di Cassazione ha più volte ribadito che: ’amianto frantumato è da considerarsi immediatamente pericoloso, • la dispersione delle fibre è un evento di danno attuale, • la mancata bonifica costituisce condotta penalmente rilevante. 4. Obblighi del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale – art. 50 T.U.E.L. Il Sindaco deve adottare immediatamente: A) Ordinanza contingibile e urgente Con: • interdizione totale dell’area, • perimetrazione ermetica, • attivazione ASL e ARTA, • incarico a ditte certificate per la bonifica. B) Piano di bonifica Con: • caratterizzazione del sito, • rimozione integrale dei rifiuti pericolosi e non, • ripristino delle cunette e delle acque superficiali, • certificazione finale. C) Messa in sicurezza stradale Con segnaletica luminosa e dispositivi omologati. 3. 5. DIFFIDA FORMALE – FORMULA FINALE Si diffida formalmente il Comune di Teramo e il Sindaco, ciascuno per quanto di competenza, a: 1. adottare entro 48 ore l’ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 T.U.E.L.; 2. avviare la bonifica speciale dell’area con ditte autorizzate; 3. procedere alla messa in sicurezza stradale conforme alle norme; 4. comunicare per iscritto le determinazioni assunte. In difetto, l’Associazione Ad Alta Voce procederà a depositare presso la Procura della Repubblica di Teramo un esposto per: • disastro ambientale (art. 452-bis c.p.), • inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.), • omissione di atti d’ufficio (art. 328 c.p.), • pericolo per la salute pubblica (art. 40 c.p.), • gestione illecita di rifiuti pericolosi (art. 256 c.p.), • danno erariale.

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